Circolare del 10 marzo 2020 recante indicazioni agli enti di servizio civile in relazione all’impiego degli operatori volontari nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
La presente circolare, adottata alla luce di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020, che produce effetti dal giorno 10 marzo 2020, fornisce nuove indicazioni agli enti di servizio civile circa l’impiego degli operatori volontari e annulla e sostituisce le circolari di pari oggetto del 24 e 25 febbraio, del 2, 6 e 8 marzo uu.ss..
In particolare, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e in virtù della previsione di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori […], nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute” si dispone la sospensione dei progetti di servizio civile sull’intero territorio nazionale e la conseguente sospensione dal servizio degli operatori volontari.
Le suddette sospensioni si applicano, allo stato attuale, fino al 3 aprile 2020, e vanno intese, in considerazione della straordinarietà della situazione, come ulteriori giorni di permesso straordinario per causa di forza maggiore, in aggiunta a quelli indicati dalle “Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale” del 14 gennaio 2019. Si tratta di una misura eccezionale e non prorogabile oltre il 3 aprile e pertanto, in funzione dell’evoluzione dell’emergenza in atto, il Dipartimento valuterà come trasformare poi lo strumento dei permessi straordinari, anche prevedendo, se necessario, una interruzione dei progetti ed una successiva eventuale riattivazione, laddove ce ne fossero le condizioni, con il recupero del periodo di interruzione.
Per progetti di particolare e rilevante utilità, comunque funzionali alla situazione di emergenza in corso, gli enti, una volta verificato che ci siano le adeguate condizioni, possono valutare la prosecuzione delle attività. In tal caso, acquisito il preventivo consenso da parte degli operatori volontari, devono darne tempestiva comunicazione al Dipartimento, affinché non si applichi la sospensione del progetto e si consenta al Dipartimento stesso di ottemperare agli adempimenti connessi alla gestione degli operatori volontari.
In particolare, gli enti sono tenuti ad inviare una comunicazione all’indirizzo mail emergenza@serviziocivile.it specificando nell’oggetto “Prosecuzione attività” e contenente:
– il codice ente;
– il codice progetto originario;
– il codice progetto di destinazione (eventuale);
– il codice sede originaria;
– il codice sede di destinazione (eventuale);
– per ciascuna sede interessata, i nominativi degli operatori volontari impegnati.
Andrà inoltre specificatamente indicato se l’ente intende far svolgere agli operatori volontari il proprio servizio da remoto, anche presso le proprie abitazioni, così come se sono stati rimodulati gli orari di servizio giornalieri e/settimanali.
Nei casi in cui l’ente intenda invece rimodulare il proprio progetto per svolgere, sotto il coordinamento di un’istituzione pubblica che opera sul territorio, attività utili alla collettività connesse alla situazione di emergenza, deve inviare la comunicazione sopra indicata fornendo anche tutte le informazioni necessarie a conoscere quale sia l’istituzione coinvolta e quali le attività assegnate agli operatori volontari. Anche in tale situazione andrà preventivamente acquisito il consenso dei giovani.
Per quanto attiene invece alle attività di formazione generale e specifica, è, allo stato attuale, autorizzata, per tutti i progetti e in via preventiva, la proroga di 45 giorni – rispetto alle tempistiche progettuali – per le attività di formazione generale e specifica, comprese quelle relative all’erogazione del “Modulo di formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di servizio civile” e quelle connesse alla compilazione e trasmissione del modulo F e alla compilazione del questionario di formazione generale. In particolare nei casi in cui la tempistica prevista sia il “300° giorno” si intende “entro la fine del progetto”; inoltre per la formazione generale e specifica dei progetti sperimentali il “penultimo mese” e il “terz’ultimo mese” sono sostituiti con “ultimo mese” e “la prima metà del periodo” è sostituita con “i 2/3 del periodo”. Conseguentemente sono prorogati gli eventuali termini relativi ad adempimenti connessi alle attività formative (ad esempio, attività di monitoraggio). Per i progetti che restano attivi è autorizzata, inoltre, l’erogazione “a distanza” della formazione e se si tratta di ore di formazione generale tali ore potranno essere calcolate nel computo di quelle erogate con metodologia frontale, di cui alle “Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale” del 19 luglio 2013.
Sono, inoltre sospese, fino al 3 aprile p.v., tutte le partenze all’estero degli operatori volontari attualmente presenti nel territorio nazionale e per gli stessi viene applicata la sospensione del servizio e il riconoscimento del permesso straordinario. Gli operatori volontari attualmente impegnati sul territorio estero proseguono, invece, regolarmente le proprie attività, a meno di situazioni particolari, anche connesse al contesto del Paese di impiego, che l’ente deve tempestivamente comunicare al Dipartimento.
I “subentri” – inizialmente previsti per il prossimo 16 marzo – e gli “avvii in servizio”, sia sull’intero territorio nazionale sia sul territorio estero, sono sospesi fino al 3 aprile p.v. e in merito saranno fornite successive informazioni.
Si richiama infine l’attenzione alle disposizioni introdotte dal DPCM 8 marzo 2020 per i soggetti che presentano sintomi da infezione (art. 1, comma 1, lettera b) e per quelli sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus (art. 1, comma 1, lettera c)), che dal DPCM 9 marzo u.s. sono state estese a tutto il territorio nazionale.
Sul sito del Dipartimento saranno pubblicati gli opportuni aggiornamenti rispetto alle disposizioni contenute nella presente circolare, che produce effetto dalla data odierna e fino al 3 aprile p.v..